• La conoscibilità dell'accusa nel procedimento penale
  • Malacorti, Giulia

Subject

  • conoscibilità accusa
  • SCIENZE PENALISTICHE
  • IUS/16 DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Description

  • 2009/2010
  • Con il varo della Costituzione si affermava nel nostro ordinamento l’inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento. Ora come allora, l’effettività di questo diritto ha quali ontologiche premesse, da un lato, la possibilità per la persona accusata di un reato di compiere investigazioni parallele a quelle condotte dal p.m., la necessità che la stessa possa conoscere, in tempi contenuti, l’esistenza di un’inchiesta giudiziaria a carico e l’addebito contestato in via provvisoria. Su questi presupposti veniva coniata la nozione di “diritto di difendersi provando”, quale più completa e dinamica espressione del diritto di difesa, da garantire fin dalla fase prodromica al processo. Muovendo dalla prospettiva di realizzare un processo di parti, il codice tendenzialmente accusatorio del 1988 fissava il principio dispositivo della prova (art. 190 c.p.p.) e riconosceva alla difesa la facoltà di compiere indagini private tese all’individuazione e al reperimento degli elementi di prova a discarico (art. 38 disp. att. c.p.p.). Facoltà successivamente rafforzata dalla compiuta disciplina (artt. 391 bis e ss. c.p.p.) delle investigazioni difensive introdotta con la l. 7 dicembre 2000, n. 397. Difettava, tuttavia, la previsione di meccanismi che garantissero, al contempo, anche la condizione primaria e ineliminabile affinché il diritto di difendersi provando nella fase delle indagini preliminari non rimanesse un diritto di carta. E le novelle susseguitesi nell’arco di oltre un ventennio, nonostante i dichiarati intenti di conferire maggiore consistenza alle prerogative difensive dell’indagato, hanno stentato ad affermarla. Benché la conoscibilità dell’accusa sia stata assurta al rango di principio costituzionale (art. 111 comma 3 Cost.), quale diritto che, sulle linee da lungo tempo tracciate dall’ordinamento internazionale, concorre a delineare la fisionomia di un giusto processo, il sistema codicistico non sembra, ancora oggi, annoverare istituti idonei a rendere certa e indiscriminata, in capo alla persona sottoposta alle indagini, la “tempestiva” consapevolezza dell’avvio di indagini nei propri confronti e a porre la stessa nella possibilità di operare concretamente le scelte defensionali più adeguate alla propria posizione. In altri termini, nonostante gli sforzi del legislatore volti a potenziare gli strumenti difensivi per la realizzazione di una par condicio effettiva tra le parti contrapposte, l’attuale normativa rischia di vanificare i poteri e le facoltà che la stessa pur conferisce all’indagato, impedendone il concreto e proficuo esercizio. La conoscenza di un’inchiesta giudiziaria a carico e del fatto di reato che ne costituisce la “regiudicanda” – pur fluida e perfettibile, in quanto necessariamente parametrata al grado di maturità di un’attività investigativa ancora in fieri – può non avvenire affatto o essere procrastinata sino a divenire oggettivamente intempestiva. Perdura una legislazione foriera di spazi discrezionali in capo all’organo inquirente a tutela del segreto istruttorio, a fronte del quale nessuna reale garanzia è riconosciuta alle aspettative dell’inquisito in relazione al momento cognitivo. Gli artt. 335 e 369 c.p.p. – che regolamentano i principali canali attraverso i quali la persona sottoposta alle indagini può acquisire contezza del procedimento penale a suo carico – anche dopo la riforma introdotta con la l. 8 agosto 1995, n. 332, si sono rivelati inidonei ad assicurare sollecite iniziative della difesa. Il meccanismo di ostensione delle iscrizioni contenute nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.) se, da un lato, presuppone l’attivazione della parte interessata, dall’altro, risulta fortemente condizionato da valutazioni arbitrarie e insindacabili del p.m. Né una maggiore sensibilità verso le istanze difensive sembra trasparire dalla disciplina dell’informazione di garanzia (art. 369 c.p.p.), istituto sorto dalle ceneri della previgente comunicazione giudiziaria, senza averne, tuttavia, mutuato le finalità puramente informative nei confronti di ogni persona accusata di un reato. Nell’attuale assetto normativo, essa parrebbe configurasi quale atto precipuamente funzionale a consentire la nomina di un difensore di fiducia in occasione del compimento (eventuale) di atti garantiti, piuttosto che ad assicurare una tempestiva conoscenza delle indagini in corso in capo all’indagato. Rispetto al codice del 1930, infatti, l’art. 369 c.p.p. non soltanto ha sensibilmente posticipato il momento d’invio dell’avviso, impoverito, altresì, nel suo contenuto descrittivo, ma lo ha, altresì, vincolato all’espletamento di un’attività investigativa garantita, governata da logiche puramente inquisitorie e, dunque, non imposta ai fini dell’esercizio dell’azione penale. In base al combinato disposto degli artt. 335 e 369 c.p.p., può, dunque, accadere che, qualora il p.m. non ritenga necessario procedere ad atti istruttori al cui compimento il difensore ha diritto di intervenire, l’indiziato – il quale non sospetti di essere destinatario di un’indagine giudiziaria e, dunque, non si attivi ex art. 335 comma 3 c.p.p. – rimanga il protagonista ignaro di un procedimento penale, per lungo tempo ovvero sino alla conclusione delle investigazioni, senza avere avuto, di conseguenza, la possibilità di ricercare, tanto prontamente quanto utilmente, elementi di prova a discarico e predisporre una ponderata strategia difensiva in vista del successivo ed eventuale giudizio. Il suo diritto a un’informazione completa e tendenzialmente stabile è garantito unicamente nell’ipotesi in cui l’organo dell’accusa, all’esito delle indagini preliminari, intenda promuovere l’azione penale nelle forme ordinarie della richiesta di rinvio a giudizio ovvero del decreto di citazione a giudizio (artt. 416 comma 1 e 552 comma 2 c.p.p.). In questi casi, il magistrato del pubblico ministero dovrà inoltrare all’indagato (e al suo difensore) l’avviso di conclusione delle indagini e, se v’è richiesta in tal senso, invitarlo a presentarsi per rendere l’interrogatorio (art. 415 bis c.p.p.). La l. 16 dicembre 1999, n. 479 – finalizzata, in parte qua, a colmare il deficit difensivo residuato dalla precedente riforma (l. 16 luglio 1997, n. 234) – ha, infatti, garantito all’inquisito, oltre alla “sommaria” cognizione dell’addebito, in facto e in iure, la preventiva discovery degli atti di indagine raccolti dal p.m., ai fini di un oculato e consapevole esercizio delle facoltà che lo stesso art. 415 bis c.p.p. attribuisce alla difesa. Tuttavia, l’avviso in parola si colloca, nella maggior parte dei casi, in un momento troppo avanzato rispetto all’avvio del procedimento penale perché possa assicurare proficue ed efficaci iniziative difensive, spesso irrimediabilmente pregiudicate se intraprese tardivamente. Né integra una garanzia per tutte le persone sottoposte alle indagini, incontrando limiti operativi in relazione sia ai procedimenti speciali che al “rito di pace”, limiti, invero, non sempre pienamente condivisibili in ragione delle connotazioni tipiche degli stessi. Rappresenta, dunque, un istituto per molti aspetti inidoneo a dare completa attuazione alle affermazioni di valore consacrate nell’art. 111 comma 3 Cost., destinato a rimanere desolatamente irrealizzato nella parte in cui riconosce a ogni persona accusata di un reato il diritto di esserne informata «nel più breve tempo possibile». Sotto quest’ultimo profilo, se l’imperativo costituzionale evoca la necessità di un giusto contemperamento tra istanze difensive e garanzie di efficienza delle indagini preliminari, lo sforzo del (coevo) legislatore verso l’individuazione di un equilibrio tra le opposte esigenze è stato, a ben vedere, pressoché impercettibile. Nel momento in cui, conclusa l’attività investigativa dell’organo inquirente, il segreto è, in ogni caso, destinato a cadere, non potrebbe più invocarsi alcuna pretesa di tutela della genuinità dei risultati. Se il codice contempla altri meccanismi idonei, in concreto, a notiziare l’inquisito dell’esistenza di un procedimento penale a carico e, con gradi diversi di specificità, dell’addebito contestato in via provvisoria, è da osservare che essi, eterogenei e variabili sotto il profilo temporale, rimangono sempre caratterizzati dall’eventualità e da valutazioni di opportunità legate alle dinamiche investigative. Una realtà normativa siffatta se, con molte riserve, poteva considerarsi accettabile nell’assetto originario del codice del 1988 – nell’ambito del quale l’inchiesta di parte del p.m. acquisiva, di regola, una rilevanza meramente interna alla fase delle indagini preliminari –, nell’attuale sistema – ove ogni risultanza investigativa può, non solo, costituire la piattaforma probatoria in sede di riti deflattivi del dibattimento, ma essere variamente spesa, a fini decisori, nelle successive fasi del giudizio – risulta difficilmente giustificabile e certo distonica rispetto alla prospettiva costituzionale di garantire il diritto di difesa e l’egalité des armes in ogni stato e grado del procedimento.
  • XXII Ciclo
  • 1978

Date

  • 2011-07-07T11:15:14Z
  • 2011-07-07T11:15:14Z
  • 2011-04-15

Type

  • Doctoral Thesis

Format

  • application/pdf

Identifier